Accordo di collaborazione economica e di regolamento delle questioni derivanti dalla risoluzione dell'ONU del 15.12.1950

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Con legge 17 agosto 1957, n. 843, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 237 del 24 settembre 1957, è stato autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificare l’Accordo di collaborazione economica e di regolamento delle questioni derivanti dalla risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950, stipulato tra la Repubblica Italiana e il Regno di Libia in data 7 dicembre 1957. L’Accordo è stato successivamente ratificato ed è entrato in vigore in ambito sia nazionale che internazionale alla medesima data del 7 dicembre 1957.
L’accordo si colloca nell’ambito delle relazioni internazionali successive alla decolonizzazione della Libia ed è volto a regolare le conseguenze giuridiche e patrimoniali derivanti dalla cessazione della sovranità italiana sul territorio libico, in attuazione della suddetta Risoluzione ONU, che ha sancito l’indipendenza della Libia a decorrere dal 1° gennaio 1952. Nel dispositivo convenzionale le Parti si sono impegnate, da un lato, a risolvere tutte le questioni pendenti di natura economica e patrimoniale derivanti dal periodo coloniale — inclusi i diritti acquisiti e i beni mobili e immobili di proprietà italiana in Libia — e, dall’altro, a promuovere forme strutturate di cooperazione economica, culturale, tecnica e scientifica, conformemente ai principi di amicizia, parità sovrana e reciproco rispetto. L’Accordo ha altresì previsto meccanismi per la risoluzione delle controversie eventualmente insorgenti in sede di attuazione, richiamando espressamente i principi del diritto internazionale generale. In particolare, sono state contemplate misure di protezione per i cittadini italiani ancora residenti o operanti in Libia al momento dell’indipendenza, nonché l’adozione di strumenti di cooperazione tecnica e assistenza allo sviluppo, nel rispetto della nuova configurazione internazionale della Libia come Stato indipendente. La vigenza dell’accordo è a tempo indeterminato e non risulta, ad oggi, che ne sia stata formalmente denunciata l’efficacia da alcuna delle due Parti contraenti. Esso costituisce ancora, in linea generale, parte del corpo
normativo che disciplina i rapporti bilaterali tra Italia e Libia, pur essendo stato, in alcune delle sue disposizioni, superato o integrato da successivi atti pattizi, tra cui il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione del 30 agosto 2008.

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